Art. 2 · LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403

Art. 2

LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403

In vigore dal 14 gen 1965
Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente , il Ministro per il tesoro e autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sarà ripartita come segue: lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1 luglio-31 dicembre 1964; lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965; lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966. I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno. Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi. Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
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