Art. 1 · LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403

Art. 1

LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403

In vigore dal 14 gen 1965
La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per il pagamento di quanto dovuto alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Società medesime per il periodo dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sarà inscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5 miliardi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1403#art-1