Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dell'imposta, speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - MEDICI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-12-13;1342#art-1