Art. 8
LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332
In vigore dal 20 dic 1964
L'Istituto superiore di sanità, su proposta delle Università o di altri enti o istituzioni pubbliche, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.
L'ospitalità viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.
Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio è determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto.
L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.
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