Art. 6
LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332
In vigore dal 20 dic 1964
Qualora l'attività del borsista, in conformità del provvedimento di assegnazione, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34, commi secondo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Ai fini della determinazione della somma da dedurre dal canone o dal prezzo previsto dal secondo comma del citato articolo 34, si tiene conto, oltre che dell'ammontare della borsa di studio, anche dell'utilità costituita dall'uso di impianti, attrezzature, fonti energetiche e materiale dell'Istituto.
La concessione della borsa di studio è condizionata alla preventiva accettazione scritta, da parte dell'interessato, degli obblighi derivanti dal presente articolo.
L'Amministrazione sanitaria, qualora dell'invenzione o scoperta sia data notizia nella relazione prevista dal precedente , può comunicare al borsista l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione entro tre mesi dalla presentazione della relazione stessa, ancorchè non sia stato richiesto o conseguito il relativo brevetto.
Storico versioni
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