Art. 2 · LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

Art. 2

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

In vigore dal 20 dic 1964
Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità. Con lo stesso decreto, sentito altresì il Comitato scientifico dell'Istituto, sono specificate le in materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio, nonchè il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie. Le borse di studio sono assegnate a seguito di pubblico bando, in base ad un concorso per titoli. I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse di studio e per l'erogazione delle somme, la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto. La somma spettante a ciascun borsista può venire corrisposta in rate mensili uguali. La borsa di studio è comprensiva delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a qualunque titolo incontrata dal borsista in conseguenza dell'assegnazione.
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