Art. 1 · LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

Art. 1

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

In vigore dal 20 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali. Le borse di studio sono godute presso l'Istituto. Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.
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