Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 7 dic 1964
Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà: a) nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo; b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente la applicazione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonché con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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