Art. 10
10 / 11In vigore dal 7 dic 1964
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci.
Ove le disponibilità dei bilanci medesimi non consentano di fronteggiare integralmente gli oneri di cui al precedente comma:
a) per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente al personale in attività di servizio e per quella delle poste e dei telegrafi si provvede nei modi autorizzati rispettivamente dagli articoli 62 - con lo onere di ammortamento a carico dell'Amministrazione ferroviaria - e 67 della legge 28 giugno 1964, n. 444, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e dagli articoli 66 e 71 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965, in aggiunta agli importi previsti nei citati articoli;
b) per l'Amministrazione dei monopoli di Stato si provvede per l'anno 1965 nei modi autorizzati dall'articolo 28 del predetto disegno di legge in aggiunta allo importo previsto nell'articolo medesimo. Negli stessi modi si provvede per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
c) per le altre Amministrazioni, con esclusione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con corrispondenti sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno 1965 anche per quanto attiene alle sovvenzioni straordinarie di cui alla precedente lettera c).
Storico versioni
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