Art. 4
LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280
In vigore dal 25 dic 1964
I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.
Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.
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