Art. 3 · LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280

Art. 3

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280

In vigore dal 25 dic 1964
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Roma mutui fino alla concorrenza di complessive lire 100 miliardi, in ragione di lire 15.000 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 17.500 milioni nell'esercizio 1965; lire 20.000 milioni nel 1966; lire 20.000 milioni nel 1967: lire 20.000 milioni nel 1968 e lire 7.500 milioni nel 1969. Per la residua quota di lire 50 miliardi il Comune di Roma è autorizzato a contrarre prestiti in ragione di lire 22.500 milioni nell'esercizio 1985, lire 10.000 milioni nel 1966, lire 10.000 milioni nel 1967, lire 7.500 milioni nel 1968. Detti prestiti potranno essere contratti anche allo estero negli ammontari di valuta estera di volta in volta equivalenti ai suddetti importi al tasso di cambio vi gente nel giorno dell'assunzione. I prestiti da contrarre all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo. È fatto divieto al Comune di Roma di ordinare le spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli Istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.
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