Art. 7 · LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

Art. 7

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

In vigore dal 22 dic 1964
Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli enti militari ed amministrativi che svolgono attività anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra è data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno. La facoltà di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, può essere esercitata entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unità ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Al personale medesimo spetta il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza. È data, altresì facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili. Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati dal Ministro per la difesa, sempre su richiesta del Ministro per il tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.
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