Art. 6
LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266
In vigore dal 22 dic 1964
I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1 gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
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