Art. 5 · LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

Art. 5

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

In vigore dal 22 dic 1964
I benefici dipendenti dall'applicazione degli della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.
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