Art. 5
LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266
In vigore dal 22 dic 1964
I benefici dipendenti dall'applicazione degli della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266#art-5