Art. 2 · LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

Art. 2

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

In vigore dal 30 mag 1967
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, è elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue.
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