Art. 2 · LEGGE 12 novembre 1964, n. 1242

Art. 2

LEGGE 12 novembre 1964, n. 1242

In vigore dal 23 gen 1974
L'articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è così modificato: "Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, è equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica. L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni . Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera. Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno, con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72".
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