Art. 2 · LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224

Art. 2

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224

In vigore dal 16 dic 1964
All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi: "Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purchè di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo. La relativa dichiarazione d'idoneità è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
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