Art. 2 · LEGGE 2 novembre 1964, n. 1160

Art. 2

LEGGE 2 novembre 1964, n. 1160

In vigore dal 2 dic 1964
Sono, altresì, esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all' i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacità di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-11-02;1160#art-2