Art. 3
3 / 3In vigore dal 15 nov 1964
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141#art-3