Art. 1
1 / 3In vigore dal 15 nov 1964
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141#art-1