Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 ott 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-21;999#art-1