Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 ott 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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