Art. 5

Art. 5

In vigore dal 6 nov 1964
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - TAVIANI - - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - JERVOLINO - MEDICI - DELLE FAVE MATTARELLA - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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