Art. 4
In vigore dal 6 nov 1964
Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall', secondo comma dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.
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