Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 9
42 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comunità il trattamento più favorevole che essa riserva ad uno o più di essi.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-9