Art. 2
Protocollo n. 1Titolo III

Art. 2

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In vigore dal 6 nov 1964
. Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri della Comunità aprono, per le loro importazioni originarie e provenienti dalla Turchia, i sottoindicati contingenti tariffari annui: a) 24.01 - Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: Unione economica belgo-lussemburghese...... 1.250 tonnellate Repubblica federale di Germania......... 6.600 tonnellate Francia..................... 2.550 tonnellate Italia..................... 1.500 tonnellate Paesi Bassi.................... 600 tonnellate Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961. b) ex 08.04 - Uve secche (presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi): Unione economica belgo-lussemburghese...... 3.250 tonnellate Repubblica federale di Germania......... 9.750 tonnellate Francia..................... 2.800 tonnellate Italia..................... 7.700 tonnellate Paesi Bassi................... 6.500 tonnellate Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961. c) ex 08.03 - Fichi secchi (presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi): Unione economica belgo-lussemburghese....... 840 tonnellate Repubblica federale di Germania......... 5.000 tonnellate Francia..................... 7.000 tonnellate Paesi Bassi.................... 160 tonnellate Nell'ambito di tali contingenti tariffari ogni Stato membro applica, sino al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i fichi secchi, un dazio doganale pari al dazio di base, nel senso dell', paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità, diminuito della metà delle riduzioni che gli Stati membri della Comunità si accordano tra di loro. Qualora le disposizioni del Protocollo provvisorio fossero ancora in vigore al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i fichi secchi, la Comunità adotta i provvedimenti tariffari necessari per conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le sono assicurati a norma del comma precedente, tenendo conto delle disposizioni dell'. d) ex 08.05 - Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: nocciole: Unione economica belgo-lussemburghese....... 540 tonnellate Repubblica federale di Germania........ 14.500 tonnellate Francia..................... 1.250 tonnellate Paesi Bassi.................... 710 tonnellate Nell'ambito di tale contingente tariffario ogni Stato membro della Comunità applica un dazio doganale ad valorem pari ai 2,5 per cento. Per questo prodotto, inoltre, gli Stati membri della Comunità, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, aboliscono totalmente i dazi doganali intracomunitari ed applicano integralmente la tariffa doganale comune.
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