Art. 24
AccordoTitolo III

Art. 24

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In vigore dal 6 nov 1964
. La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza può essere abbreviata per decisione del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento interno. Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. Il Consiglio di associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.
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