Accordo
Art. 21
9 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di
consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriore di Paesi terzi alla Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-21