Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 6 nov 1964
. Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.
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