Accordo
Art. 16
4 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
Le parti contrenti riconono che i principi enunciati nelle
disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nei Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunità, devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-16