Accordo
Art. 15
3 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle
disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica, della Turchia.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-15