Art. 1
AccordoTitolo III

Art. 1

10 / 52
In vigore dal 6 nov 1964
Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. A) TESTO DELL'ACCORDO I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio. Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia e in particolare l'. Considerando che è necessario fissare le modalità di finanziamento dei prestiti previsti dal detto Protocollo finanziario, Considerando che occorre determinare la procedura d'approvazione delle domande di finanziamento, Considerando che è necessario fissare le modalità per assicurare la gestione di questi prestiti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: . I prestiti previsti dal Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca europea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-1