Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
57 articoli
Accordo
Art. 13 Articolo 13. Le parti contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 inclusi e Art. 14 Articolo 14. Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 Art. 15 Articolo 15. Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle disposizioni del Art. 16 Articolo 16. Le parti contrenti riconono che i principi enunciati nelle disposizioni relat Art. 17 Articolo 17. Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica necessaria a garan Art. 18 Articolo 18. Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di cambio una pol Art. 19 Articolo 19. Gli Stati membri della Comunità e la Turchia autorizzano, nella moneta del Pa Art. 20 Articolo 20. Le parti contraenti si consutano al fine di facilitare tra gli Stati membri d Art. 21 Articolo 21. Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione ch titolo III Disposizioni generali e finali
Art. 1 Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione t Art. 2 Articolo 2. Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a Art. 3 Articolo 3. Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato: a) m Art. 4 Articolo 4. L'importo di 175 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 2 del Protoc Art. 5 Articolo 5. Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in u Art. 6 Articolo 6. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, Art. 7 Articolo 7. Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputat Art. 8 Articolo 8. Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito acc Art. 9 Articolo 9. I principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei pre Art. 10 Articolo 10. I prestiti accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Art. 11 Articolo 11. Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente all Art. 12 Articolo 12. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, Art. 22 Articolo 22. 1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da Art. 23 Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati mem Art. 24 Articolo 24. La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno per una dura Art. 25 Articolo 25. 1. - Ciascuna parte contraente può ricorrere al Consiglio di associazione per Art. 26 Articolo 26. Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Art. 27 Articolo 27. Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazi Art. 28 Articolo 28. Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione i Art. 29 Articolo 29. 1. - L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Bel Art. 30 Articolo 30. I Protocolli che le parti contraenti convengono di allegare all'Accordo ne co Art. 31 Articolo 31. L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive Art. 32 Articolo 32. L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla Art. 33 Articolo 33. L'Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olande Protocollo n. 1
titolo III Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 - PROTOCOLLO PROVVISORIO Le parti contraenti, Consapevoli dell'importanza, Art. 2 Articolo 2. Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri della Comunit Art. 3 Articolo 3. A decorrere dalla ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri Art. 4 Articolo 4. A decorrere, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Articolo C Art. 5 Articolo 5. Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'iniz Art. 6 Articolo 6. Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio Art. 7 Articolo 7. Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole Art. 8 Articolo 8. Qualora la Comunità aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'ar Art. 9 Articolo 9. La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comuni Art. 10 Articolo 10. Sin dalla fase preparatoria ognuna delle Parti contraenti può sottoporre al C Art. 11 Artitolo 11. Il presente Protocollo è allegato all'Accordo. Protocollo n. 2
titolo III Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 PROTOCOLLO FINANZIARIO Le parti contraenti, Sollecite di favorire lo svilu Art. 2 Articolo 2. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prest Art. 3 Articolo 3. Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolt Art. 4 Articolo 4. 1. - I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei Art. 5 Articolo 5. 1. - La Banca può subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione d Art. 7 Articolo 7. Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione Art. 8 Articolo 8. L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia, alle condizio Art. 9 Articolo 9. Il presente Protocollo è allegato all'Accordo. In fede di che, i plenipotenzia Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360