Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-12;1147#art-1