Art. 5 · LEGGE 15 settembre 1964, n. 765

Art. 5

LEGGE 15 settembre 1964, n. 765

In vigore dal 31 dic 1991
La Giunta collabora col presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente: a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi; b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative; c) piano di classifica della proprietà ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione. Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio: a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa; b) sui ruoli di contribuenza in conformità al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio; c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante; d) sulle licenze e concessioni temporanee; e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore; f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.
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