Art. 5
LEGGE 15 settembre 1964, n. 756
In vigore dal 23 set 1964
Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.
Storico versioni
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