Art. 15 · LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

Art. 15

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

In vigore dal 23 set 1964
Norme applicabili Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purchè non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.
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