Art. 3
LEGGE 10 agosto 1964, n. 719
In vigore dal 20 set 1964
In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentato di L. 6 miliardi.
All'onere di L. 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - PIERACCINI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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