Art. 2
LEGGE 10 agosto 1964, n. 719
In vigore dal 20 set 1964
Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente , nonchè a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalità e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.
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