Art. 9 · LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

Art. 9

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

In vigore dal 20 set 1964
Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32. Per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, detti organi deliberano la concessione della pensione, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, semprechè a corredo dell'istanza o del ricorso, esista la documentazione dell'accertamento oculistico effettuato da un medico specialista fiduciario dell'Opera nazionale ciechi civili. Ove detta documentazione non sia acquisita, l'accertamento della minorazione visiva sarà effettuato da un medico specialista incaricato dall'Opera nazionale ciechi civili. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità, in ordine alla minorazione visiva, dei beneficiari degli assegni o pensioni concessi ai sensi del presente articolo. Detti accertamenti saranno effettuati dalle Commissioni medico-oculistiche con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
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