Art. 8 · LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

Art. 8

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

In vigore dal 20 set 1964
Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo. Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale è integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione è integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili. Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
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