Art. 7
LEGGE 10 agosto 1964, n. 718
In vigore dal 20 set 1964
Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilità, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
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