Art. 6 · LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

Art. 6

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

In vigore dal 20 set 1964
All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è aggiunto il seguente comma: "Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente è designato dal Ministro per l'interno".
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