Art. 5
LEGGE 10 agosto 1964, n. 656
In vigore dal 28 ago 1964
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilità di cui al precedente nei riguardi dei sottoindicati personali:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;
b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;
c) personale aggregato delle carceri;
d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.
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