Art. 8
LEGGE 5 luglio 1964, n. 639
In vigore dal 5 ago 1964
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1961
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - GIOLITTI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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