Art. 5 · LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

Art. 5

LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

In vigore dal 5 ago 1964
Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.
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