Art. 3 · LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

Art. 3

LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

In vigore dal 6 dic 1973
I dazi doganali, il cui esonero è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che dà attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi. Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresì, i dazi doganali il cui rimborso è rifiutato in conformità della direttiva del Consiglio delle Comunità europee richiamata al comma precedente .
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