Art. 1
LEGGE 5 luglio 1964, n. 639
In vigore dal 5 ago 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-07-05;639#art-1