Art. 9 · LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

Art. 9

LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

In vigore dal 31 lug 1964
Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all', si fa carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-07-05;607#art-9