Art. 5 · LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

Art. 5

LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

In vigore dal 7 giu 1966
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno otto membri votanti. I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare. Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente. Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto. La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova. Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati .
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