Art. 3
LEGGE 5 luglio 1964, n. 607
In vigore dal 31 lug 1964
Gli indennizzi di cui all' saranno corrisposti per i crediti sottoelencati che, pur essendo certi, liquidi ed esigibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica Federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:
a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;
b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;
c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all' e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;
d) Titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione Federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;
e) banconote in Reichsmark il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1 luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertite in Deutschemark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.
È approvato lo statuto del Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957.
Storico versioni
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